Art. 10.
(Contributi per l'esercizio cinematografico).

      1. Ai gestori di sale cinematografiche aperte al pubblico, che proiettano un'opera cinematografica di interesse culturale nazionale, che registrano un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare precedente a quello di riferimento, è concesso un contributo pari alla differenza tra l'incasso medio quotidiano realizzato in tale periodo e la citata media annuale, moltiplicata per i giorni di programmazione.
      2. Agli esercenti cinematografici che proiettano cortometraggi o documentari di nazionalità italiana o di altri Paesi membri dell'Unione europea prima dei lungometraggi e che registrano nelle giornate di proiezione dei cortometraggi o dei documentari un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare antecedente a quello di riferimento e in assenza di proiezione di cortometraggi o documentari, è concesso un contributo equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano delle giornate in cui sono proiettati cortometraggi o documentari e la citata media annuale, moltiplicata per le giornate di programmazione dei cortometraggi o documentari. L'effettiva avvenuta proiezione dei cortometraggi o documentari

 

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deve risultare nel borderò e deve essere certificata dalla SIAE.
      3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati dal CNC, non oltre tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento è dovuto l'interesse legale, fatto salvo il risarcimento del danno.
      4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati nell'ambito del FUS, a valere sulle somme del Fondo destinate alle attività cinematografiche.
      5. È istituita una tassa di 500 euro per ogni copia stampata oltre il numero di centocinquanta, di film anche nazionali o comunitari. L'importo di tale tassa è versato direttamente al FUS secondo modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il regolamento di cui al comma 6. Ogni anno il CNC verifica e aggiorna, in base all'andamento della distribuzione, il numero di copie oltre le quali è dovuta la tassa di 500 euro di cui al presente comma.
      6. Le modalità relative alle procedure necessarie per accedere ai contributi di cui al presente articolo sono stabilite dal CNC con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei gestori delle sale cinematografiche.